LAVORI USURANTI E COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE di Sara Nicoli Consulente del Lavoro in Bergamo

LAVORI USURANTI E COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE di Sara Nicoli Consulente del Lavoro in Bergamo

 Il prossimo 31 marzo 2019 scade il termine per la presentazione da parte dei datori di lavoro e dei soggetti abilitati, della denuncia annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti. In particolare, tale comunicazione deve essere effettuata dai datori di lavoro che nell’anno 2018 hanno adibito il personale dipendente a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per permettere loro di fruire di un eventuale accesso al pensionamento anticipato.

Tali lavorazioni usuranti sono previste tassativamente dal D. Lgs. n. 67/2011. La comunicazione, inviata telematicamente tramite il modello LAV-US e attraverso la sezione dedicata del portale Cliclavoro, sarà messa a disposizione della ITL e agli istituti previdenziali interessati.

Si elencano i lavori definiti “usuranti” e disciplinati dal D. Lgs. 67/2011:

a) lavori particolarmente usuranti – art. 2 DM 19/5/1999:

–  lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti    con carattere di prevalenza e continuità;

–  lavori in cassoni ad aria compressa;

–  lavori svolti dai palombari;

–  lavori ad alte temperature;

–  lavorazioni del vetro cavo;

– lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

– lavori di asportazione dell’amianto.

b) lavori notturni – art. 1 D. Lgs. 66/2003:

–  il “lavoratore notturno” è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 giorni o se il lavoro è svolto in modo ordinario, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo, per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

c) lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” – art. 1, comma 1 lettera c del D. Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto:

–   prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;

–  lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e    termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.

–   macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;

–   costruzione di autoveicoli e di rimorchi;

–   apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;

–   elettrodomestici;

–   altri strumenti e apparecchi;

–   confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.

–   confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo – art. 1, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 67/2011.

Si precisa che per le attività in “linea catena” come sopra specificate, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione alla ITL territorialmente competente e agli Istituti previdenziali interessati entro trenta giorni dall’inizio dello svolgimento di tali attività.

Si ricorda che l’invio della denuncia LAV_US spetta anche alle imprese utilizzatrici che adibiscono lavoratori somministrati nel lavoro a catena o nel lavoro notturno.

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