LA SOSPENSIONE DEI MODELLI F24 A CURA DI FABIO FURLAN CONSULENTE DEL LAVORO IN BERGAMO

La sospensione dei modelli F24

A cura di Fabio Furlan

La Finanziaria 2018, con l’art.1 comma 990 è intervenuta modificando l’art. 37 della legge 2 agosto 2006, n. 248 attraverso l’introduzione del nuovo comma 49-ter. Il comma in questione recita: “L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati”. Il comma in parola prevede inoltre che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ne siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione.

Con il provvedimento 28.08.2018, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri selettivi utilizzati per individuare i modelli F24 contenenti compensazioni “a rischio”. Tali criteri sono: tipologia del debito pagato; tipologia del credito compensato; coerenza dei dati indicati nel modello F24; dati presenti nell’anagrafe tributaria e resi disponibili da altri Enti pubblici; analoghe compensazioni effettuate in precedenza; pagamento dei debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

La possibilità di sospendere i modelli F24 da parte dell’Agenzia delle Entrate decorre dal 29/10/2018. Dalla stessa data, per agevolare i controlli, i modelli relativi al pagamento dei debiti iscritti a ruolo devono essere presentati esclusivamente per via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Operativamente la sospensione, non superiore a 30 giorni, viene comunicata al contribuente tramite un’apposita ricevuta telematica ove viene riportata la data in cui termina il periodo di sospensione. Nel caso in cui i controlli sull’F24 sospeso abbiano esito negativo, cioè quando il credito non sia stato correttamente utilizzato, l’Agenzia delle Entrate provvede allo scarto del modello F24 comunicandolo al contribuente tramite apposita ricevuta dalla quale risulta anche la motivazione. Nel caso in cui i controlli abbiano esito positivo, oppure qualora entro il periodo di sospensione non pervenga la comunicazione di scarto, l’operazione si considera correttamente effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

 

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