LE MODIFICHE AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO APPORTATE DAL DECRETO DIGNITA’ di Marzio Giagnoni, Consulente del Lavoro in Bergamo

LE MODIFICHE AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO APPORTATE DAL DECRETO DIGNITA’

Marzio Giagnoni, Consulente del Lavoro in Bergamo

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta nella giornata di venerdì 13 luglio 2018, sono entrate in vigore le rilevanti modifiche apportate dal Decreto Legge nr. 87/2018, altrimenti noto come “Decreto Dignità”.

Indubbiamente fra gli istituti maggiormente interessati, la nuova versione del contratto a tempo determinato assiste ad una drastica riduzione della durata massima esperibile, passando dai precedenti 36 mesi agli attuali 24 mesi. Di pari passo, il Legislatore ha rivisto anche il numero massimo di proroghe effettuabili, portandole a 4 contro le precedenti 5.

Ma la novità sicuramente di maggiore impatto riguarda la reintroduzione delle causali: dal 14 luglio scorso, per contratti a termine della durata superiore ai 12 mesi viene richiesta l’indicazione esplicita e dettagliata della motivazione alla base del ricorso al tempo determinato.

Le condizioni poste dalla nuova normativa sono due:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

È bene sottolineare, peraltro, come la necessità della sussistenza di una delle suddette condizioni ricorra sia nel caso di contratto di lavoro a termine con durata iniziale superiore ai 12 mesi, sia nel caso di rinnovi (e in tal caso, a nulla rileva che la sommatoria dei contratti comporti una durata inferiore ai 12 mesi) e sia, infine, in caso di proroghe di contratti preesistenti che comportino una durata totale superiore ai 12 mesi.

In altri termini, per contratti a termine della durata iniziale fino a 12 mesi non viene richiesta alcuna causale, mentre laddove – in virtù di proroghe o per effetto di succes

sivi rinnovi – tale durata dovesse venir superata, sarà necessario indicare in forma scritta la casistica per cui si ricorre al tempo determinato.

Seguendo la stessa filosofia mirata a disincentivare il ricorso alla forma contrattuale in parola, il Decreto Dignità prevede altresì un incremento contributivo dell’Addizionale Naspi: al precedente 1,4%, dovrà infatti essere aggiunto un ulteriore 0,5% per ogni rinnovo operato dall’Azienda, con l’effetto che il contributo Addizionale potrà, potenzialmente parlando, arrivare al 3,4%.

Infine, per quanto riguarda il regime di transizione, la nuova disciplina è applicabile tanto ai contratti a termine che dovessero essere instaurati a decorrere dal 14 luglio u.s.,      quanto alle eventuali proroghe di contratti già in essere intervenute dopo tale data.

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