DALLA REDAZIONE: Obbligo di tracciabilità delle retribuzioni a cura di Lucia Caccia

TRACCIABILITA’ DELLE RETRIBUZIONI

di Lucia Caccia Consulente del Lavoro in Bergamo

Una delle rilevanti novità contenute nella Legge di Bilancio 2018, approvata con legge n. 205 del 27 dicembre 2017, nei commi dal 910 a 914, è l’obbligo, in capo ai datori di lavoro ed ai committenti, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione (comprese quindi le anticipazioni e gli acconti), tramite i cd. “mezzi tracciabili”. Tale novità entrerà in vigore il 1° luglio 2018.

Tale obbligo riguarda i datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato, come definito dall’art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di esecuzione e dalla sua durata (a tempo indeterminato o a termine), nonché i rapporti instaurati sotto qualsiasi forma dalle cooperative, e dai committenti quali titolari di un rapporto cd. parasubordinato, quale collaborazione coordinata e continuativa.

Non dovrebbero essere esclusi i committenti di un rapporto di lavoro autonomo (partita IVA).

Non rientrano invece nei nuovi obblighi i rapporti di lavoro instaurati dalle Pubbliche amministrazioni, statali, regionali e locali, nonché le Istituzione autonome ed Istituti non economici, comprese le Aziende sanitarie locali.

Le disposizioni in questione non si applicano, infine, ai rapporti domestici di cui alla L. 2 aprile 1958, n. 339 ed a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi domestici e familiari (es. badanti).

In cosa consistono i mezzi tracciabili? L’erogazione del corrispettivo, sia esso retribuzione o acconti, anticipazioni, ecc., non potrà più avvenire in contanti, ma obbligatoriamente attraverso una banca o un ufficio postale, mediante:

  • bonifico sul conto del lavoratore identificato tramite codice IBAN;
  • strumento di pagamento elettronico;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore ovvero, in caso di impedimento, ad un suo delegato. In tal caso il delegato al pagamento può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni. La legge non chiarisce, però quali siano le cause di impedimento, ma soltanto i possibili delegati, né chiarisce la forma della delega.

Il pagamento delle retribuzioni potrà essere fatto in contanti solo presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento delle retribuzioni tramite mezzi tracciabili, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

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